Che cos'è il Leasing e come funziona
Che cos'è il Leasing e come funziona.
Il Leasing è un contratto atipico,
ovvero non espressamente disciplinato dall’ordinamento e seppur presentando
caratteristiche proprie di diversi contratti (mutuo, locazione, vendita con
riserva di proprietà) non si identifica con nessuno di essi.
Sia in giurisprudenza che in dottrina,
il Leasing è inteso come contratto valido in ragione del principio sancito
dall’art. 1322 del Codice Civile sull’autonomia contrattuale secondo cui “le
parti possono anche concludere contratti atipici, purché siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”.
NOZIONE E FUNZIONE DEL CONTRATTO
Col termine
leasing (derivante dall’inglese to lease ovvero prendere/dare
in locazione) si fa riferimento a quella prassi negoziale con cui una parte,
denominata concedente, riconosce ad un’altra, denominata utilizzatore, per un periodo
di tempo prefissato e dietro
versamento di un canone periodico, il godimento di un bene strumentale alla propria attività con
facoltà, per quest’ultimo, di acquistarne la proprietà alla scadenza del
contratto previo il
versamento di un prezzo prestabilito.
In alternativa il bene può essere restituito o il
contratto rinnovato.
Pertanto, il contratto di leasing
consente al cliente di accedere al godimento di un bene funzionale
all'esercizio della propria attività o professione e al termine del contratto questi può ottenerne
la proprietà mediante il pagamento di un prezzo di riscatto o,
alternativamente, può riconsegnare il bene.
Oggetto del
contratto di leasing possono essere beni immobili (leasing c.d. immobiliare), beni mobili e mobili iscritti in
pubblici registri (c.d. leasing mobiliare).
Di norma il
bene, oggetto di leasing, è un bene strumentale adibito all’esercizio di
un’impresa o di una professione, come un macchinario, un mezzo di trasporto, un
immobile da adibire a stabilimento o ufficio, l’arredamento di un ufficio
o di un esercizio commerciale, ecc.
FORMA DEL
CONTRATTO
Il leasing mobiliare è un contratto a forma libera: nella
realtà è contenuto in una scrittura privata, su moduli predisposti dalla
società di leasing.
Il leasing immobiliare deve
essere redatto per iscritto,
pena la nullità se ha una durata superiore a nove anni; per durate inferiori
non vi sono vincoli di forma, ma, nella pratica, viene comunque redatto per
scrittura privata.
OPZIONE DI ACQUISTO
La pratica
registra quasi sempre l’inserzione nel contratto di un patto di opzione e l’esercizio
del diritto di riscattare il bene, alla fine del contratto, si inserisce
nell’ambito del diritto di opzione, di conseguenza, l’utilizzatore può, con una
sua dichiarazione unilaterale, perfezionare il contratto di vendita e divenire
proprietario del bene.
Particolarmente
problematica è la tutela del diritto dell’utilizzatore all’acquisto finale,
poiché il concedente potrebbe alienare a terzi l’immobile durante il contratto.
Secondo alcuni, per i contratti
di durata ultranovennale sarebbe possibile la trascrizione così da garantire
per lo meno il diritto di godimento.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto di leasing è di
solito commisurata alla vita economica del bene, in genere oscilla tra i 2 e i
5 anni per i beni mobili, una durata più lunga invece è prevista per gli
immobili,
con un
minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.
L’utilizzatore
non può recedere dal contratto prima della scadenza.
PATOLOGIA
DEL CONTRATTO
Qualora il
concedente non adempia alle proprie obbligazioni, l’utilizzatore può chiedere
la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, secondo la
disciplina generale prevista per i contratti dal codice civile.
Anche
il mancato adempimento da
parte dell’utilizzatore consente alla società di leasing di chiedere
la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
TIPOLOGIA
In genere si
distingue tra leasing operativo e leasing finanziario.
Il leasing operativo è la forma più
tradizionale di leasing. La dottrina prevalente riconduce siffatta tipologia
nell’ambito di un normale rapporto di locazione posto in essere da società
produttrici di beni normalmente molto costosi e passibili di rapida
obsolescenza.
Invero,
attraverso questo strumento, l'utilizzatore avrà la piena disponibilità del bene dietro pagamento di un canone mensile e il concedente
vedrà gravare su di sè i rischi dell'obsolescenza, dei costi di assistenza e di manutenzione del bene stesso per tutta la
durata del contratto.
Per siffatte caratteristiche il leasing operativo è una delle
formule finanziarie più diffuse, soprattutto con riferimento a veicoli
aziendali e privati.
I titolari di partita IVA ed aziende, infatti, utilizzano
il leasing proprio per fornirsi di auto, che devono essere strumentali
all'esercizio della professione ed i vantaggi che ad essi ne derivano
consisteranno, da un lato, nella possibilità di avere un mezzo a disposizione
per la propria attività che non si svaluta e che può essere cambiato spesso,
risultando quindi il più efficiente possibile, dall’altro, nell’opportunità di
ottenere vantaggi fiscali costanti in quanto i relativi costi potranno essere
dedotti, incidendo in tal modo positivamente sulla contabilità.
Accanto al leasing tradizionale, nella prassi, ha
trovato ampia diffusione il leasing finanziario.
Nel leasing finanziario
l'utilizzatore/cliente, che abbia bisogno di utilizzare per un
certo periodo o a tempo indeterminato un bene mobile o immobile ma non ritenga
conveniente l’acquisto diretto in proprietà, si rivolge ad un finanziatore
specializzato il quale ne acquista la proprietà e lo concede in godimento a
fronte del pagamento di un canone periodico. Così come per il leasing
tradizionale, anche il leasing finanziario consente all'utilizzatore di poter,
alla scadenza del termine pattuito, rinnovare il contratto, riscattare il bene
o restituirlo al concedente.
Per le sue caratteristiche, il leasing finanziario è stato inteso come un’operazione trilaterale con la quale il soggetto utilizzatore si rivolge ad una società di leasing, affinché quest’ultima acquisti dal fornitore la proprietà del bene mobile o immobile, per poi concederlo in godimento allo stesso utilizzatore dietro versamento di un corrispettivo periodico. Il fornitore, dal canto suo, resterà estraneo al rapporto contrattuale, ma avrà facoltà di partecipare all’operazione finanziaria, intesa nel suo complesso, impegnandosi con la predetta società, che ha acquistato in proprietà il bene, a ritirarlo nell’ipotesi di risoluzione del contratto.
NATURA GIURIDICA
Da quanto innanzi è palese, allora, che il leasing operativo non ha giammai posto particolari problemi di disciplina.
Al
riguardo la
dottrina è giunta alla pacifica conclusione secondo la quale si tratta di una
vera e propria locazione, cui viene aggiunto un patto di futura vendita
(MIRABELLI). In effetti, trattasi di
un’operazione a struttura bilaterale, che realizza un contratto tipico, in cui
lo stesso produttore, verso corrispettivo, concede in
godimento il bene standardizzato al conduttore.
Da sempre
discussa è, invece, la fattispecie di leasing finanziario. Il dibattito risulta ancora vivo tra coloro che
sostengono trattarsi di due autonomi contratti quello di vendita (tra fornitore
e concedente) e quello di locazione (tra concedente e utilizzatore) e quanti
invece sottolineano trattarsi di un contratto atipico con prevalente funzione
di finanziamento.
Secondo
l’orientamento più recente e prevalente, il contratto di leasing non
costituisce un contratto plurilaterale dal quale si genera un rapporto
trilaterale, ma si sostanzia piuttosto in una situazione di collegamento
negoziale tra la locazione finanziaria e la compravendita: un’operazione
articolata in più segmenti contrattuali, nella quale la fornitura viene
negoziata dalla società di leasing allo scopo, noto al fornitore che ha
trattato direttamente con l’utilizzatore, di soddisfare l’interesse del futuro
beneficiario ad acquisire la disponibilità del bene. La dinamica si
caratterizza, sostanzialmente, per l’esistenza di una causa concreta unitaria
che assume un’autonoma rilevanza rispetto alla causa dei singoli contratti,
connotando di reciproca interdipendenza i medesimi, che pure conservano la loro
individualità.
Con
il collegamento contrattuale, le parti intendono
istituire un nesso tra due contratti per il raggiungimento di un fine
ulteriore, distinto da quello di ogni singolo contratto.
Il
collegamento prevede che ciascuna delle parti stipuli un solo contratto, in
quanto questo risulta collegato all’altro, cosicché l’uno perderebbe qualsiasi
significato se non vi fosse l’altro.
La
società di leasing acquisterà il bene esclusivamente in funzione
dell’operazione di leasing da concludersi con l’utilizzatore; correlativamente
nel contratto di leasing l’utilizzatore si dichiarerà disposto ad assumersi la
responsabilità ed i rischi connessi con l’acquisto, custodia, conservazione ed
impiego del bene.
Da
ciò discende che entrambi i contratti dovranno essere validi ed efficaci e che alla nullità
dell’uno conseguirà la nullità dell’altro, alla risoluzione dell’uno
l’inefficacia dell’altro e così via.
Il
collegamento è stabilito dalla legge o dalle stesse parti.
RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI
A TERZI
La
problematica relativa alla natura giuridica da attribuire al contratto si
riflette altresì sulla responsabilità per danni cagionati a terzi per l’uso
della cosa.
Invero
ha sicuramente portata generale la norma di cui all’art. 2051 c.c. secondo cui è responsabile del danno colui
che ha in custodia la cosa (ovvero l’utilizzatore), ma vi sono ipotesi
particolari nelle quali è chiamato a rispondere il proprietario. In tal caso è
rilevante stabilire se l’utilizzatore sia da considerarsi acquirente del bene,
come dovrebbe concludersi se il leasing fosse equiparato alla vendita.
La
stessa Corte di Cassazione ha però precisato che la disponibilità della
"res" oggetto di contratto di leasing - nella specie un'unità
immobiliare, interessata da infiltrazioni - da parte dell'utilizzatore, non
comporta necessariamente il trasferimento in capo ad esso della responsabilità
da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., dovendosi escludere tale
responsabilità in tutti i casi in cui, per accordo specifico delle parti o per
la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha
l'effettivo potere d'ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel
conferire il potere di utilizzazione della cosa, ne abbia conservato la
custodia. Ne consegue, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, che
chi contesta di essere assoggettato alla responsabilità da cosa in custodia
deve dimostrare che vi sia scissione tra utilizzazione e custodia, dal momento
che in mancanza di tale prova la disponibilità della "res" in capo
all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi
(Cass., sez. 2, sent. n. 30941 del 27/12/2017).
In
tema di responsabilità per uso dell’autoveicolo oggetto di leasing, la
giurisprudenza ha affermato che l’art.
2054 al 3° comma c.c. prevede un criterio di imputazione
della responsabilità senza colpa collegato unicamente alla proprietà del
veicolo anche quando questo venga ceduto a terzi, in modo da escluderne la
disponibilità da parte del proprietario, ma non l'uso e la circolazione.
Pertanto, anche se l'equiparazione fra la locazione ordinaria e quella
finanziaria può apparire discutibile, è corretto affermare che, in entrambe le
fattispecie, si applica, nei confronti del proprietario, il criterio di
responsabilità in base al citato art. 2054 c.c. (Cass. Civ., sentenza 26
settembre 1996, n. 8488).
- Corso di Formazione per Amministratori di condominio
Commenti
Posta un commento