Che cos'è il Leasing e come funziona

 

Che cos'è il Leasing e come funziona.

 

Il Leasing è un contratto atipico, ovvero non espressamente disciplinato dall’ordinamento e seppur presentando caratteristiche proprie di diversi contratti (mutuo, locazione, vendita con riserva di proprietà) non si identifica con nessuno di essi.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, il Leasing è inteso come contratto valido in ragione del principio sancito dall’art. 1322 del Codice Civile sull’autonomia contrattuale secondo cui “le parti possono anche concludere contratti atipici, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”.

 

NOZIONE E FUNZIONE DEL CONTRATTO

 

Col termine leasing (derivante dall’inglese to lease ovvero prendere/dare in locazione) si fa riferimento a quella prassi negoziale con cui una parte, denominata concedente, riconosce ad un’altra, denominata utilizzatore, per un periodo di tempo prefissato e dietro versamento di un canone periodico,  il godimento di un bene strumentale alla propria attività con facoltà, per quest’ultimo, di acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto previo il versamento di un prezzo prestabilito.

In alternativa il bene può essere restituito o il contratto rinnovato.

Pertanto, il contratto di leasing consente al cliente di accedere al godimento di un bene funzionale all'esercizio della propria attività o professione e  al termine del contratto questi può ottenerne la proprietà mediante il pagamento di un prezzo di riscatto o, alternativamente, può riconsegnare il bene.


OGGETTO DEL CONTRATTO

 

Oggetto del contratto di leasing possono essere beni immobili (leasing c.d. immobiliare), beni mobili e mobili iscritti in pubblici registri (c.d. leasing mobiliare).

Di norma il bene, oggetto di leasing, è un bene strumentale adibito all’esercizio di un’impresa o di una professione, come un macchinario, un mezzo di trasporto, un immobile da adibire a stabilimento o ufficio, l’arredamento di un ufficio o di un esercizio commerciale, ecc.

 

FORMA DEL CONTRATTO

 

Il leasing mobiliare è un contratto a forma libera: nella realtà è contenuto in una scrittura privata, su moduli predisposti dalla società di leasing.

Il leasing immobiliare deve essere redatto per iscritto, pena la nullità se ha una durata superiore a nove anni; per durate inferiori non vi sono vincoli di forma, ma, nella pratica, viene comunque redatto per scrittura privata.

 

OPZIONE DI ACQUISTO

 

La pratica registra quasi sempre l’inserzione nel contratto di un patto di opzione e l’esercizio del diritto di riscattare il bene, alla fine del contratto, si inserisce nell’ambito del diritto di opzione, di conseguenza, l’utilizzatore può, con una sua dichiarazione unilaterale, perfezionare il contratto di vendita e divenire proprietario del bene.

Particolarmente problematica è la tutela del diritto dell’utilizzatore all’acquisto finale, poiché il concedente potrebbe alienare a terzi l’immobile durante il contratto. Secondo alcuni, per i contratti di durata ultranovennale sarebbe possibile la trascrizione così da garantire per lo meno il diritto di godimento.

 

DURATA DEL CONTRATTO

 

La durata del contratto di leasing è di solito commisurata alla vita economica del bene, in genere oscilla tra i 2 e i 5 anni per i beni mobili, una durata più lunga invece è prevista per gli immobili, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.

L’utilizzatore non può recedere dal contratto prima della scadenza.

 

PATOLOGIA DEL CONTRATTO

 

Qualora il concedente non adempia alle proprie obbligazioni, l’utilizzatore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, secondo la disciplina generale prevista per i contratti dal codice civile.

Anche il mancato adempimento da parte dell’utilizzatore consente alla società di leasing di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

 

TIPOLOGIA

 

In genere si distingue tra leasing operativo e leasing finanziario.

Il leasing operativo è la forma più tradizionale di leasing.  La dottrina prevalente riconduce siffatta tipologia nell’ambito di un normale rapporto di locazione posto in essere da società produttrici di beni normalmente molto costosi e passibili di rapida obsolescenza.

Invero, attraverso questo strumento,  l'utilizzatore avrà la piena  disponibilità del bene  dietro pagamento di un canone mensile e il concedente vedrà gravare su di sè i rischi dell'obsolescenza, dei costi di assistenza e  di manutenzione del bene stesso per tutta la durata del contratto.

Per siffatte caratteristiche il leasing operativo è una delle formule finanziarie più diffuse, soprattutto con riferimento a veicoli aziendali e privati.

I titolari di partita IVA ed aziende, infatti, utilizzano il leasing proprio per fornirsi di auto, che devono essere strumentali all'esercizio della professione ed i vantaggi che ad essi ne derivano consisteranno, da un lato, nella possibilità di avere un mezzo a disposizione per la propria attività che non si svaluta e che può essere cambiato spesso, risultando quindi il più efficiente possibile, dall’altro, nell’opportunità di ottenere vantaggi fiscali costanti in quanto i relativi costi potranno essere dedotti, incidendo in tal modo positivamente sulla contabilità.

Inizio moduloAccanto al leasing tradizionale, nella prassi, ha trovato ampia diffusione il leasing finanziario.

Nel leasing finanziario l'utilizzatore/cliente, che abbia bisogno di utilizzare per un certo periodo o a tempo indeterminato un bene mobile o immobile ma non ritenga conveniente l’acquisto diretto in proprietà, si rivolge ad un finanziatore specializzato il quale ne acquista la proprietà e lo concede in godimento a fronte del pagamento di un canone periodico. Così come per il leasing tradizionale, anche il leasing finanziario consente all'utilizzatore di poter, alla scadenza del termine pattuito, rinnovare il contratto, riscattare il bene o restituirlo al concedente.

Per le sue caratteristiche, il leasing finanziario è stato inteso come un’operazione trilaterale con la quale il soggetto utilizzatore si rivolge ad una società di leasing,  affinché quest’ultima  acquisti  dal fornitore la proprietà del bene mobile  o immobile,  per  poi concederlo in godimento allo stesso  utilizzatore dietro  versamento di un corrispettivo periodico. Il fornitore, dal canto suo, resterà estraneo al rapporto contrattuale, ma avrà facoltà di partecipare all’operazione finanziaria, intesa nel suo complesso, impegnandosi con la predetta società, che ha  acquistato in proprietà il bene, a ritirarlo nell’ipotesi di risoluzione del contratto.

 

NATURA GIURIDICA

 

Da quanto innanzi è palese, allora, che il leasing operativo non ha giammai posto particolari problemi di disciplina.

Al riguardo  la dottrina è giunta alla pacifica conclusione secondo la quale si tratta di una vera e propria locazione, cui viene aggiunto un patto di futura vendita (MIRABELLI). In effetti, trattasi di un’operazione a struttura bilaterale, che realizza un contratto tipico, in cui lo stesso  produttore, verso  corrispettivo, concede  in godimento il bene standardizzato al conduttore.

Da sempre discussa è, invece, la fattispecie di leasing finanziario. Il dibattito risulta ancora vivo tra coloro che sostengono trattarsi di due autonomi contratti quello di vendita (tra fornitore e concedente) e quello di locazione (tra concedente e utilizzatore) e quanti invece sottolineano trattarsi di un contratto atipico con prevalente funzione di finanziamento.

Secondo l’orientamento più recente e prevalente, il contratto di leasing non costituisce un contratto plurilaterale dal quale si genera un rapporto trilaterale, ma si sostanzia piuttosto in una situazione di collegamento negoziale tra la locazione finanziaria e la compravendita: un’operazione articolata in più segmenti contrattuali, nella quale la fornitura viene negoziata dalla società di leasing allo scopo, noto al fornitore che ha trattato direttamente con l’utilizzatore, di soddisfare l’interesse del futuro beneficiario ad acquisire la disponibilità del bene. La dinamica si caratterizza, sostanzialmente, per l’esistenza di una causa concreta unitaria che assume un’autonoma rilevanza rispetto alla causa dei singoli contratti, connotando di reciproca interdipendenza i medesimi, che pure conservano la loro individualità.

Con il collegamento contrattuale, le parti intendono istituire un nesso tra due contratti per il raggiungimento di un fine ulteriore, distinto da quello di ogni singolo contratto.

Il collegamento prevede che ciascuna delle parti stipuli un solo contratto, in quanto questo risulta collegato all’altro, cosicché l’uno perderebbe qualsiasi significato se non vi fosse l’altro.

La società di leasing acquisterà il bene esclusivamente in funzione dell’operazione di leasing da concludersi con l’utilizzatore; correlativamente nel contratto di leasing l’utilizzatore si dichiarerà disposto ad assumersi la responsabilità ed i rischi connessi con l’acquisto, custodia, conservazione ed impiego del bene.

Da ciò discende che entrambi i contratti dovranno essere validi ed efficaci e che alla nullità dell’uno conseguirà la nullità dell’altro, alla risoluzione dell’uno l’inefficacia dell’altro e così via.

Il collegamento è stabilito dalla legge o dalle stesse parti.

 

RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI A TERZI

 

La problematica relativa alla natura giuridica da attribuire al contratto si riflette altresì sulla responsabilità per danni cagionati a terzi per l’uso della cosa.

Invero ha sicuramente portata generale la norma di cui all’art. 2051 c.c. secondo cui è responsabile del danno colui che ha in custodia la cosa (ovvero l’utilizzatore), ma vi sono ipotesi particolari nelle quali è chiamato a rispondere il proprietario. In tal caso è rilevante stabilire se l’utilizzatore sia da considerarsi acquirente del bene, come dovrebbe concludersi se il leasing fosse equiparato alla vendita.

La stessa Corte di Cassazione ha però precisato che la disponibilità della "res" oggetto di contratto di leasing - nella specie un'unità immobiliare, interessata da infiltrazioni - da parte dell'utilizzatore, non comporta necessariamente il trasferimento in capo ad esso della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., dovendosi escludere tale responsabilità in tutti i casi in cui, per accordo specifico delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere d'ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire il potere di utilizzazione della cosa, ne abbia conservato la custodia. Ne consegue, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, che chi contesta di essere assoggettato alla responsabilità da cosa in custodia deve dimostrare che vi sia scissione tra utilizzazione e custodia, dal momento che in mancanza di tale prova la disponibilità della "res" in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi (Cass., sez. 2, sent. n. 30941 del 27/12/2017).

In tema di responsabilità per uso dell’autoveicolo oggetto di leasing, la giurisprudenza ha affermato che l’art. 2054 al  3° comma c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità senza colpa collegato unicamente alla proprietà del veicolo anche quando questo venga ceduto a terzi, in modo da escluderne la disponibilità da parte del proprietario, ma non l'uso e la circolazione. Pertanto, anche se l'equiparazione fra la locazione ordinaria e quella finanziaria può apparire discutibile, è corretto affermare che, in entrambe le fattispecie, si applica, nei confronti del proprietario, il criterio di responsabilità in base al citato art. 2054 c.c. (Cass. Civ., sentenza 26 settembre 1996, n. 8488).




 

Avv. Maria Immacolata Sica

- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

- già Perito Assicurativo
- Corso di Formazione per Amministratori di condominio














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