BUCHE STRADALI: COME E QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO?




BUCHE STRADALI: COME E QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO?

Un’ipotesi molto frequente di sinistro stradale è, senza ombra di dubbio, quella causata dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi, ove il manto stradale si presenta sconnesso per la presenza di buche e in stato di omessa e/o cattiva conservazione.

Purtroppo questo è un problema che accomuna tanti, tantissimi centri italiani: le buche sulla strada sono una piaga per gran parte degli automobilisti, pedoni e ciclisti del nostro Paese. L’asfalto rovinato crea infatti non pochi disagi, dall’aumento dell’usura degli ammortizzatori e dei pneumatici fino alla crescita del rischio di incidenti stradali.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’automobile che, percorrendo una via cittadina, passi sopra una buca profonda provocando l’esplosione di un pneumatico. Oppure al caso del pedone che, transitando sul marciapiede, inciampi in una crepa o dislivello presente sull’asfalto cadendo e procurandosi delle lesioni.

Tanti sono i motivi per cui si formano le buche sulla strada, tanti fattori che, uno insieme all’altro, finiscono per rovinare drasticamente il manto stradale. La prima causa  è spesso rappresentata dalla qualità scadente dell’asfalto, che dunque si deteriora velocemente per il passaggio veicolare, degli agenti atmosferici e degli shock termici. A questa si aggiunge nella maggior parte dei casi una manutenzione sommaria e irregolare, che si traduce spesso in rattoppi veloci e limitati, i quali non riescono a migliorare la situazione.

Il problema delle buche sulla strada è talmente diffuso da essere accompagnato da una procedura ben precisa per la richiesta del risarcimento in caso di incidenti stradali o comunque di danni. I casi possono essere ovviamente molto diversi: 1. Un automobilista potrebbe richiedere il risarcimento dopo essere passato su una buca stradale che ha provocato l’esplosione di un pneumatico;  2. Una buca particolarmente profonda, facendo sbalzare e sbandare l’automobile, potrebbe essere la causa diretta di un incidente stradale tra più veicoli;  3. Un pedone, inciampando in una buca sulla strada, potrebbe decidere di effettuare la richiesta di risarcimento dei danni per cattiva manutenzione stradale.

La possibilità di richiedere e di ricevere questo risarcimento si basa sulla responsabilità dell’Ente proprietario, il quale ha l’obbligo di curare la manutenzione stradale. A stabilirlo, nello specifico, è l’articolo 14 del codice della strada. Al riguardo, però va fatta una precisazione. L’ente proprietario potrebbe cambiare di strada in strada: talvolta il responsabile è il Comune, altre volte, invece, risulta essere la Provincia.

Inoltre, affinché la richiesta di risarcimento per i danni causati dalle buche stradali possa essere accolta dovranno sussistere alcuni requisiti. Dal lato dell’ente proprietario, per esempio, è necessario che ci sia un rapporto dimostrabile di custodia tra l’ente e la strada in questione, pertanto deve essere certo che la responsabilità di quel tratto stradale sia effettivamente di quell’ente e che questo abbia avuto il potere di controllarlo e di eliminare gli eventuali pericoli per gli utenti. Inoltre, deve essere chiara e dimostrata la dinamica causa-effetto, ovvero non dovranno esserci dubbi sulla responsabilità diretta della buca.

Per anni la giurisprudenza si è interrogata sul fondamento giuridico della responsabilità della P.A. per i danni prodotti dalle insidie stradali.

 Ma cosa si intende per insidia stradale?

Si parla di insidia stradale laddove l’anomalia si trovi su una strada di apparente normalità e rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Non ogni danno provocato dall’insidia consente un risarcimento ma solo ove è dimostrato dal danneggiato che il pregiudizio subito non era evitabile nè prevedibile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza. Al riguardo, la giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene che si può configurare l’insidia o il trabocchetto, laddove ricorrano due requisiti: 1. oggettivo: la non visibilità del pericolo; 2. soggettivo: la non prevedibilità del pericolo (valutata secondo le regole ordinarie in tema di diligenza). Pertanto, alla luce di quanto innanzi, “L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto”(Cass. Civ., 13 Luglio 2011, n. 15375) e solo in tal caso il danno può configurare  la responsabilità in capo alla pubblica amministrazione ed  il conseguente sorgere dell’obbligazione risarcitoria a suo carico in favore del cittadino danneggiato.

Detto ciò, quali i principi che governano la materia?

Nel corso del tempo, dottrina e giurisprudenza hanno proposto orientamenti diversi. Una parte degli interpreti configuravano tale responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., ritenendo che la responsabilità dell’amministrazione fosse da ricondurre sempre nell’ambito della generale responsabilità extra-contrattuale di cui al predetto art. 2043 c.c., secondo cui requisito fondamentale, ai fini della sua configurabilità, risulta essere l’elemento soggettivo della colpa. Invero, la PA nell’attività di vigilanza e controllo di natura discrezionale, trova un limite oltre che nelle norme di legge, nella comune prudenza e diligenza e nel principio del neminem laedere.

Orientamento  attualmente maggioritario, invece, riconduce  la responsabilità dell’amministrazione per i danni cagionati dalle insidie stradali nell’alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. . Al riguardo la Suprema Corte è chiara “la responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità”. (Cass. Civ., n. 24793/2013).

Pertanto, la responsabilità è di tipo oggettivo ed a nulla rileva l’indagine sulla sussistenza di un effettivo potere di controllo da parte dell’amministrazione sulla strada teatro del sinistro. Detta responsabilità, così come qualificata, prescinde da qualunque presunzione di colpa e si basa unicamente sul rapporto di custodia, ragion per cui, laddove  sia dimostrato dal danneggiato il danno e il nesso di causalità tra questo e l’insidia stradale, l’unico modo per negare la sussistenza di una responsabilità a carico del custode della rete stradale è che quest’ultimo dimostri che l’evento sia accaduto per intervento del caso fortuito o che all’evento dannoso sia concorso il comportamento colposo dello stesso danneggiato. Infatti, una delle cause di esclusione della responsabilità è da ricercarsi nell’incidenza causale, sull’evento dannoso, della condotta, intesa come atteggiamento negligente o imprudente, che  può essere tale da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno patito e di conseguenza concorrere con la responsabilità della PA oppure, talvolta, escluderla del tutto.

Alla luce di quanto innanzi, nel caso pratico, come si deve richiedere il risarcimento per i danni causati dalle buche sulle strade?

Per aumentare le possibilità di vedere soddisfatta la propria richiesta è consigliabile seguire punto per punto la seguente procedura:

  •           contattare le autorità, le quali, dopo aver fatto i rilievi del caso, rilasceranno un verbale dell’accaduto;
  •           scattare delle fotografie del posto e delle condizioni del veicolo, ovvero dei danni provocati;
  •           recuperare i nominativi di tutti i testimoni che hanno assistito al sinistro;
  •       in presenza di danni fisici, recarsi al Pronto Soccorso per le diagnosi e per la certificazione del tipo di lesioni subite;
  •        farsi assistere da un avvocato, il quale, individuato l’ente proprietario della strada, provvederà ad inviare alla sua sede legale una richiesta di risarcimento dei danni;
  •        a questo punto, qualora l’Ente proponga una soluzione transattiva, spetterà al danneggiato decidere se accettare o meno la somma offerta;
  •        in mancanza di proposta transattiva o laddove tale proposta non risulti congrua al danno subito, l’utente potrà decidere di procedere per vie legali e adire la competente Autorità Giudiziaria.

La richiesta di risarcimento si prescrive  nel termine ultimo di cinque anni dal fatto.



  













Avv. Maria Immacolata Sica

iscritta all’Ordine degli Avv. di Nocera Inferiore

- già Perito Assicurativo

- Corso di Formazione per Amministratore di condominio


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