BUCHE STRADALI: COME E QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO?
Un’ipotesi molto
frequente di sinistro stradale è, senza ombra di dubbio,
quella causata dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi, ove il
manto stradale si presenta sconnesso per la presenza di buche e in stato di
omessa e/o cattiva conservazione.
Purtroppo questo è un
problema che accomuna tanti, tantissimi centri italiani: le buche sulla
strada sono una piaga per gran parte degli automobilisti, pedoni e
ciclisti del nostro Paese. L’asfalto rovinato crea infatti non
pochi disagi, dall’aumento dell’usura degli ammortizzatori e dei pneumatici
fino alla crescita del rischio di incidenti stradali.
Si
pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’automobile che, percorrendo una via
cittadina, passi sopra una buca profonda provocando l’esplosione di
un pneumatico. Oppure al caso del pedone che, transitando sul
marciapiede, inciampi in una crepa o dislivello presente sull’asfalto
cadendo e procurandosi delle lesioni.
Tanti
sono i motivi per cui si formano le buche sulla strada, tanti fattori che, uno
insieme all’altro, finiscono per rovinare drasticamente il manto
stradale. La prima causa è
spesso rappresentata dalla qualità scadente dell’asfalto, che dunque si deteriora
velocemente per il passaggio veicolare, degli agenti atmosferici e degli shock
termici. A questa si aggiunge nella maggior parte dei casi una
manutenzione sommaria e irregolare, che si traduce spesso in rattoppi
veloci e limitati, i quali non riescono a migliorare la situazione.
Il
problema delle buche sulla strada è talmente diffuso da essere accompagnato
da una procedura ben precisa per la richiesta del risarcimento in
caso di incidenti stradali o comunque di danni. I casi possono essere
ovviamente molto diversi: 1. Un automobilista potrebbe richiedere il
risarcimento dopo essere passato su una buca stradale che ha
provocato l’esplosione di un pneumatico; 2. Una buca particolarmente profonda, facendo
sbalzare e sbandare l’automobile, potrebbe essere la causa diretta
di un incidente stradale tra più veicoli; 3. Un pedone, inciampando in una buca sulla
strada, potrebbe decidere di effettuare la richiesta di risarcimento dei danni
per cattiva manutenzione stradale.
La
possibilità di richiedere e di ricevere questo risarcimento si basa sulla
responsabilità dell’Ente proprietario, il quale ha l’obbligo di curare la
manutenzione stradale. A stabilirlo, nello specifico, è l’articolo 14
del codice della strada. Al riguardo, però va fatta una precisazione. L’ente
proprietario potrebbe cambiare di strada in strada: talvolta il responsabile è
il Comune, altre volte, invece, risulta essere la Provincia.
Inoltre,
affinché la richiesta di risarcimento per i danni causati dalle buche stradali
possa essere accolta dovranno sussistere alcuni requisiti. Dal lato
dell’ente proprietario, per esempio, è necessario che ci sia un rapporto
dimostrabile di custodia tra l’ente e la strada in questione, pertanto deve
essere certo che la responsabilità di quel tratto stradale sia effettivamente
di quell’ente e che questo abbia avuto il potere di controllarlo e di eliminare
gli eventuali pericoli per gli utenti. Inoltre, deve essere chiara e
dimostrata la dinamica causa-effetto, ovvero non dovranno esserci
dubbi sulla responsabilità diretta della buca.
Per
anni la giurisprudenza si è interrogata sul fondamento giuridico della
responsabilità della P.A. per i danni prodotti dalle insidie stradali.
Ma
cosa si intende per insidia stradale?
Si
parla di insidia stradale laddove l’anomalia si trovi su una strada di apparente
normalità e rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e
non evitabile. Non ogni danno provocato dall’insidia consente un risarcimento
ma solo ove è dimostrato dal danneggiato che il pregiudizio subito non era
evitabile nè prevedibile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza. Al riguardo, la
giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene che si può configurare l’insidia
o il trabocchetto, laddove ricorrano due requisiti: 1. oggettivo: la
non visibilità del pericolo; 2. soggettivo: la non prevedibilità
del pericolo (valutata secondo le regole ordinarie in tema di diligenza). Pertanto,
alla luce di quanto innanzi, “L’insidia stradale non è un
concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva
invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione
di pericolo occulto”(Cass. Civ., 13 Luglio 2011, n. 15375) e solo in tal
caso il danno può configurare la
responsabilità in capo alla pubblica amministrazione ed il conseguente sorgere dell’obbligazione
risarcitoria a suo carico in favore del cittadino danneggiato.
Detto ciò, quali i principi che governano la
materia?
Nel
corso del tempo, dottrina e giurisprudenza hanno proposto orientamenti diversi.
Una parte degli interpreti configuravano tale responsabilità ai sensi dell’art.
2043 c.c., ritenendo che la responsabilità dell’amministrazione fosse da
ricondurre sempre nell’ambito della generale responsabilità extra-contrattuale di
cui al predetto art. 2043 c.c., secondo cui requisito fondamentale, ai fini
della sua configurabilità, risulta essere l’elemento soggettivo della colpa.
Invero, la PA nell’attività di vigilanza e controllo di natura discrezionale,
trova un limite oltre che nelle norme di legge, nella comune prudenza e
diligenza e nel principio del neminem laedere.
Orientamento attualmente maggioritario, invece, riconduce la responsabilità dell’amministrazione per i
danni cagionati dalle insidie stradali nell’alveo della responsabilità per cose
in custodia ex art. 2051 c.c. . Al riguardo la Suprema Corte è chiara “la
responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o
minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in
concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui
solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su
di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo
criteri di normalità”. (Cass. Civ., n. 24793/2013).
Pertanto, la
responsabilità è di tipo oggettivo ed a nulla rileva l’indagine sulla
sussistenza di un effettivo potere di controllo da parte dell’amministrazione
sulla strada teatro del sinistro. Detta responsabilità, così come qualificata,
prescinde da qualunque presunzione di colpa e si basa unicamente sul rapporto
di custodia, ragion per cui, laddove sia dimostrato dal danneggiato il danno e il
nesso di causalità tra questo e l’insidia stradale, l’unico modo per negare la
sussistenza di una responsabilità a carico del custode della rete stradale è
che quest’ultimo dimostri che l’evento sia accaduto per intervento del caso
fortuito o che all’evento dannoso sia concorso il comportamento colposo dello
stesso danneggiato. Infatti, una delle cause di esclusione
della responsabilità è da ricercarsi nell’incidenza causale,
sull’evento dannoso, della condotta, intesa come atteggiamento
negligente o imprudente, che può essere tale da interrompere il nesso
causale tra la cosa custodita e il danno patito e di conseguenza concorrere con
la responsabilità della PA oppure, talvolta, escluderla del tutto.
Alla luce di quanto innanzi, nel caso
pratico, come si deve richiedere il risarcimento per i danni causati dalle
buche sulle strade?
Per
aumentare le possibilità di vedere soddisfatta la propria richiesta è
consigliabile seguire punto per punto la seguente procedura:
- contattare le autorità, le quali, dopo aver fatto i rilievi del caso, rilasceranno un verbale dell’accaduto;
- scattare delle fotografie del posto e
delle condizioni del veicolo, ovvero dei danni provocati;
- recuperare i nominativi di tutti i testimoni che
hanno assistito al sinistro;
- in presenza di danni fisici, recarsi al Pronto Soccorso per
le diagnosi e per la certificazione del tipo
di lesioni subite;
- farsi assistere da un avvocato, il quale, individuato l’ente
proprietario della strada, provvederà ad inviare alla sua sede legale una richiesta
di risarcimento dei danni;
- a questo punto, qualora l’Ente proponga una soluzione transattiva,
spetterà al danneggiato decidere se accettare o meno la somma offerta;
- in mancanza di proposta transattiva o laddove tale proposta non risulti
congrua al danno subito, l’utente potrà decidere di procedere per vie legali e
adire la competente Autorità Giudiziaria.
La richiesta di risarcimento si prescrive nel termine ultimo di cinque anni dal fatto.

Avv. Maria Immacolata Sica
- iscritta all’Ordine degli Avv. di Nocera Inferiore
- già Perito Assicurativo
- Corso di Formazione per Amministratore di condominio
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