Danni da vacanza rovinata: come ottenere il risarcimento?
DANNI DA VACANZA ROVINATA: COME OTTENERE IL RISARCIMENTO?
Agosto è mese di vacanze ma cosa succederebbe se, nonostante sia stata organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venisse rovinata per una serie di disservizi?
Si configurerebbe una tipologia di danno che non solo contemplerebbe la perdita patrimoniale, ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, risarcibile, così come disciplinato nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 46 del Codice del Turismo allegato al d.lgs. 79/2011.
Ma che cos’è il cd. “danno da vacanza rovinata”?
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio subito
dal viaggiatore inteso quale lesione del suo interesse di godere in modo pieno
di un viaggio organizzato come occasione di
piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la
mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
Al riguardo, l'art. 47 del Codice del Turismo
(d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come
"un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente
trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che
l'inadempimento sia "di non scarsa importanza" ai sensi dell’art.
1455 del codice civile.
Ed ancora, come da estensione operata dal decreto legislativo
numero 62 del 2018, per
“danno da vacanza rovinata” si intende quello riportato dal viaggiatore
in
seguito alla lesione del suo interesse a godere a pieno di un viaggio
organizzato come occasione di piacere, svago, riposo ma anche di lavoro senza
subire il disagio psicofisico connesso alla mancata realizzazione (in tutto o
in parte) del programma inizialmente previsto ovvero la tutela non riguarda più
esclusivamente il “turista consumatore”, bensì ricomprende al suo
interno anche chi viaggia per motivi lavorativi,
individuando la categoria più generale di “viaggiatore”.
Quale
la regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata?
Il risarcimento del danno da
vacanza rovinata è una fattispecie di danno di creazione piuttosto recente
in ragione soprattutto dell’aumento
del turismo di massa e l’acquisto dei pacchetti turistici.
Prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 79/2011, c.d. Codice del Turismo, che ha disciplinato in maniera
organica l’intera materia, sono state soprattutto le corti di merito, attraverso uno sforzo interpretativo della
normativa antecedente a trovare la soluzione interpretativa che consentisse il
risarcimento non solo dei danni derivanti dall’inadempimento o inesatto
adempimento del contratto di acquisto del pacchetto turistico, ma anche e
soprattutto di tutti quei danni non patrimoniali e strettamente legati al
contratto, classificabili come danno da vacanza rovinata.
Invero, la
prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata
fornita dalla Convenzione di Bruxelles
recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082, alla quale ha fatto seguito la direttiva 90/314,
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal
d.lgs. n. 111/1995 e successivamente confluita nel Codice del Consumo.
La materia relativa all’inadempimento o inesatta esecuzione
del pacchetto turistico è stata espressamente disciplinata nell’art. 47 del Codice del Turismo, introdotto dal
D.Lgs. n. 79/2011, che prevedeva che, qualora l’inadempimento non fosse di
scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., “il turista può chiedere, oltre
e indipendentemente dalla risoluzione
del contratto, un risarcimento del
danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
La materia è stata recentemente modificata dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, in
attuazione della Dir. UE 2015/2302. Il precedente art. 47 è stato sostituito
con l’art. 46 e la novità introdotta
rispetto al precedente articolo, consiste nell’estensione della tutela oltre
che al turista consumatore anche a colui che viaggia per motivi professionali,
il quale pertanto viene definito “viaggiatore”.
Secondo la predetta normativa, al viaggiatore è
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno qualora le sue aspettative
vengano disattese per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico negoziato.
Il danno da vacanza rovinata come danno di natura non patrimoniale
Alla
luce di quanto innanzi esposto, risulta evidente che il danno
risarcibile per la vacanza rovinata non contempli
solamente la perdita patrimoniale, quanto anche e soprattutto quella non
patrimoniale.
Nel
primo caso, si tratterà pertanto di ottenere il risarcimento per un
danno più facilmente quantificabile e che corrisponde al prezzo del
viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una
riduzione del prezzo nel caso in cui il viaggiatore non abbia potuto godere
pienamente della vacanza in quanto rovinata
da contrattempi, disservizi o altri disguidi.
Nel
secondo caso, invece, si tratterà di quantificare il danno che
deriva dalla perdita di un’opportunità di relax e di svago, proprio a causa
della vacanza non riuscita e, pertanto, più difficilmente quantificabile in
quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione
subiti a causa del mancato godimento della vacanza.
Sulla base
di questa visione preliminare, è dunque coerente ritenere che il danno da
vacanza rovinata costituisca una specie particolare rispetto ai danni alla
persona ed avvicinabile a quanto previsto dall’art. 2059 c.c., che disciplina
la possibilità di ammettere il risarcimento di ogni lesione non economica posta
a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
Nell’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., l’individuazione dei diritti
di rango costituzionale violati costituisce il presupposto per la risarcibilità
del danno non patrimoniale.
Il
riconoscimento del danno da vacanza rovinata viene generalmente ricondotto
nelle applicazioni giurisprudenziali alla violazione dell’art. 2 Cost.,
intendendosi tale voce di danno come la lesione per i disagi sofferti per la
mancata realizzazione del programma di viaggio in conseguenza dell’inesatto
adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, che coinvolgono la sfera
esistenziale del consumatore.
Quantificazione
del danno da vacanza rovinata
Il danno
da vacanza rovinata è, quindi, un danno “particolare” poiché include in un’unica ipotesi di pregiudizio
sia una componente di natura patrimoniale, più facilmente
quantificabile, sia una componente di natura non patrimoniale, di più difficile quantificazione.
Ma come
si quantifica concretamente il danno non patrimoniale da vacanza
rovinata?
L’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato,
anche dalla Corte di Giustizia Europea, ritiene che la modalità di liquidazione
del danno da vacanza rovinata debba avvenire, in maniera equitativa, utilizzando criteri presuntivi, tenendo
conto di fattori quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo
attribuito alla vacanza dal turista e lo stress subito a causa dei disservizi,
in una somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del
costo complessivo del viaggio. Solitamente si ritiene che il danno risarcibile non
possa nel suo ammontare superare il costo del
pacchetto,
poiché la prestazione offerta dall’operatore turistico ha un preciso valore
economico e il danno sofferto per la mancata fruizione dei servizi offerti
andrà commisurata a tale valore e troverà pertanto, di regola, un limite
nell’ammontare complessivo del corrispettivo versato all’operatore di viaggio.
A tal uopo è opportuno evidenziare che il diritto al
risarcimento da vacanza rovinata sussiste solo qualora la lesione abbia
oltrepassato una certa soglia di offensività, cioè si concretizzi in lesioni tali
da rendere il pregiudizio sofferto meritevole di tutela, in quanto un approccio
difforme in tal senso andrebbe a contrastare con i principi di correttezza e di
buona fede nonché con il contemperamento dei contrapposti interessi tra il
professionista e il consumatore. In tal senso la giurisprudenza ha precisato
che “il diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale da vacanza rovinata spetta purché sussista la
gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine
di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime”(
Cass.Civ., sent. 14662/2015).
Come ottenere il risarcimento?
Considerato che il danno
da vacanza rovinata è un inadempimento del venditore o organizzatore cui
consegue il diritto del viaggiatore ad un risarcimento di danno diverso e
ulteriore rispetto a quello patrimoniale, in quanto il contratto di acquisto
del viaggio è stato stipulato in vista di una utilità come il riposo, lo svago
e la fuga dalla realtà quotidiana, come si può ottenere il risarcimento del
danno che ricomprenda tutti i disagi che un turista deve sopportare durante il
suo soggiorno per causa altrui?
Per poter ottenere
il risarcimento del danno da vacanza occorrerà
agire in maniera tempestiva ovvero :
Primo reclamo al tour operator: se il disservizio si verifica direttamente sul posto di vacanza, è consigliabile inoltrare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax.
Reclamo Formale: in caso di mancata risposta, al ritorno delle vacanze, entro e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r indicando al tour operator "l'inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati" e chiedendo il relativo indennizzo.
Prove raccolte sui disservizi subiti: allegare alla richiesta di indennizzo del danno da vacanza rovinata anche le prove raccolte sui disservizi subiti: fotografie, filmati, testimonianze nonché conservare i documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, dépliant illustrativi, scontrini, fatture e ricevute al fine di rafforzare l’idoneità della propria richiesta.
Diffida legale: è consigliabile rivolgersi ad un avvocato, il quale, valutato il caso, provvederà ad inviare la diffida all'organizzatore o al venditore tempestivamente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Adire l’Autorità Giudiziaria competente: Il giudice competente per il risarcimento del danno da vacanza rovinata è quello di residenza del viaggiatore e si identifica nel tribunale o nel giudice di pace a seconda del valore della controversia.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è fissata dall'articolo 46 Codice del turismo in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
"In tema di danno non patrimoniale 'da vacanza rovinata', inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della 'finalità turistica' (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero" (Tribunale Milano, Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036)
"La liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto. (Nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti del tour operator, in quanto l'Hotel, presentato in catalogo come 5 stelle, non presentava le caratteristiche pubblicizzate e le scarse condizioni igieniche dello stesso avevano causato una patologia all'attore, con conseguenti danni da c.d. "vacanza rovinata". (Tribunale Como, Sez. I, 18/07/2014, n. 1304).
Il danno da vacanza rovinata va quindi a ristorare il viaggiatore della perdita di un’occasione di relax, essendo un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta. La relativa prova deve ritenersi validamente fornita dal viaggiatore che dia dimostrazione dell’inadempimento del contratto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici del medesimo, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi restati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Tribunale Pescara civ., 25 agosto 2017, n. 1024)
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