Danni da vacanza rovinata: come ottenere il risarcimento?

 

DANNI DA VACANZA ROVINATA: COME OTTENERE IL RISARCIMENTO?

Agosto è mese di vacanze ma cosa succederebbe se, nonostante sia stata organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venisse rovinata per una serie di disservizi?

Si configurerebbe una tipologia di danno che non solo contemplerebbe la perdita patrimoniale, ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, risarcibile, così come disciplinato nel nostro ordinamento,  ai sensi dell’art. 46 del Codice del Turismo allegato al d.lgs. 79/2011.

Ma che cos’è il cd. “danno da vacanza rovinata”?

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio subito dal viaggiatore inteso quale lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.                                                                                                                              

Al riguardo, l'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza" ai sensi dell’art. 1455 del codice civile.  

Ed ancora, come da estensione operata dal decreto legislativo numero 62 del 2018, per “danno da vacanza rovinata” si intende quello riportato dal viaggiatore in seguito alla lesione del suo interesse a godere a pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo ma anche di lavoro senza subire il disagio psicofisico connesso alla mancata realizzazione (in tutto o in parte) del programma inizialmente previsto ovvero la tutela non riguarda più esclusivamente il “turista consumatore”, bensì ricomprende al suo interno anche chi viaggia per motivi lavorativi, individuando la categoria più generale di “viaggiatore”.

Quale la regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata?

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata è una fattispecie di danno di creazione piuttosto recente

in ragione soprattutto dell’aumento del turismo di massa e l’acquisto dei pacchetti turistici.

 

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/2011, c.d. Codice del Turismo, che ha disciplinato in maniera organica l’intera materia, sono state soprattutto le corti di merito, attraverso uno sforzo interpretativo della normativa antecedente a trovare la soluzione interpretativa che consentisse il risarcimento non solo dei danni derivanti dall’inadempimento o inesatto adempimento del contratto di acquisto del pacchetto turistico, ma anche e soprattutto di tutti quei danni non patrimoniali e strettamente legati al contratto, classificabili come danno da vacanza rovinata.

Invero, la prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082, alla quale  ha fatto seguito la direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs. n. 111/1995 e successivamente confluita nel Codice del Consumo.

La materia relativa all’inadempimento o inesatta esecuzione del pacchetto turistico è stata espressamente disciplinata nell’art. 47 del Codice del Turismo, introdotto dal D.Lgs. n. 79/2011, che prevedeva che, qualora l’inadempimento non fosse di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., “il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

La materia è stata recentemente modificata dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, in attuazione della Dir. UE 2015/2302. Il precedente art. 47 è stato sostituito con l’art. 46 e la novità introdotta rispetto al precedente articolo, consiste nell’estensione della tutela oltre che al turista consumatore anche a colui che viaggia per motivi professionali, il quale pertanto viene definito “viaggiatore”.

Secondo la predetta normativa, al viaggiatore è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno qualora le sue aspettative vengano disattese per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico negoziato.

Il danno da vacanza rovinata come danno di natura non patrimoniale

Alla luce di quanto innanzi esposto, risulta evidente che il danno risarcibile per la vacanza rovinata non contempli solamente la perdita patrimoniale, quanto anche e soprattutto quella non patrimoniale.

Nel primo caso, si tratterà pertanto di ottenere il risarcimento per un danno più facilmente quantificabile e che corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il viaggiatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata  da contrattempi, disservizi o altri disguidi. 

Nel secondo caso, invece, si tratterà di quantificare il danno che deriva dalla perdita di un’opportunità di relax e di svago, proprio a causa della vacanza non riuscita e, pertanto, più difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza.

Sulla base di questa visione preliminare, è dunque coerente ritenere che il danno da vacanza rovinata costituisca una specie particolare rispetto ai danni alla persona ed avvicinabile a quanto previsto dall’art. 2059 c.c., che disciplina la possibilità di ammettere il risarcimento di ogni lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Nell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., l’individuazione dei diritti di rango costituzionale violati costituisce il presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Il riconoscimento del danno da vacanza rovinata viene generalmente ricondotto nelle applicazioni giurisprudenziali alla violazione dell’art. 2 Cost., intendendosi tale voce di danno come la lesione per i disagi sofferti per la mancata realizzazione del programma di viaggio in conseguenza dell’inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, che coinvolgono la sfera esistenziale del consumatore.

Quantificazione del danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è, quindi, un danno “particolare” poiché include in un’unica ipotesi di pregiudizio sia una componente di natura patrimoniale, più facilmente quantificabile, sia una componente di natura non patrimoniale, di più difficile quantificazione.

Ma come si quantifica concretamente il danno non patrimoniale da vacanza rovinata?

L’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, anche dalla Corte di Giustizia Europea, ritiene che la modalità di liquidazione del danno da vacanza rovinata debba avvenire, in maniera equitativa, utilizzando criteri presuntivi, tenendo conto di fattori quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal turista e lo stress subito a causa dei disservizi, in una somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio. Solitamente si ritiene che il danno risarcibile non possa nel suo ammontare superare il costo del pacchetto, poiché la prestazione offerta dall’operatore turistico ha un preciso valore economico e il danno sofferto per la mancata fruizione dei servizi offerti andrà commisurata a tale valore e troverà pertanto, di regola, un limite nell’ammontare complessivo del corrispettivo versato all’operatore di viaggio.

A tal uopo è opportuno evidenziare che il diritto al risarcimento da vacanza rovinata sussiste solo qualora la lesione abbia oltrepassato una certa soglia di offensività, cioè si concretizzi in lesioni tali da rendere il pregiudizio sofferto meritevole di tutela, in quanto un approccio difforme in tal senso andrebbe a contrastare con i principi di correttezza e di buona fede nonché con il contemperamento dei contrapposti interessi tra il professionista e il consumatore. In tal senso la giurisprudenza ha precisato che “il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata spetta purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime”( Cass.Civ., sent. 14662/2015).

Come ottenere il risarcimento?

Considerato che il danno da vacanza rovinata è un inadempimento del venditore o organizzatore cui consegue il diritto del viaggiatore ad un risarcimento di danno diverso e ulteriore rispetto a quello patrimoniale, in quanto il contratto di acquisto del viaggio è stato stipulato in vista di una utilità come il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana, come si può ottenere il risarcimento del danno che ricomprenda tutti i disagi che un turista deve sopportare durante il suo soggiorno per causa altrui?

Per poter ottenere il risarcimento del danno da vacanza occorrerà agire in maniera tempestiva ovvero :

  1.           Primo reclamo al tour operator: se il disservizio si verifica direttamente sul posto di vacanza, è consigliabile inoltrare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax.

  2.       Reclamo Formale: in caso di mancata risposta, al ritorno delle vacanze, entro e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r indicando al tour operator "l'inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati" e chiedendo il relativo indennizzo.

  3.       Prove raccolte sui disservizi subiti: allegare alla richiesta di indennizzo del danno da vacanza rovinata anche le prove raccolte sui disservizi subiti: fotografie, filmati, testimonianze nonché conservare i documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, dépliant illustrativi, scontrini, fatture e ricevute al fine di rafforzare l’idoneità  della propria richiesta.

  4.       Diffida legale: è consigliabile rivolgersi ad un avvocato, il quale, valutato il caso, provvederà ad inviare la diffida all'organizzatore o al venditore tempestivamente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.

  5.       Adire l’Autorità Giudiziaria competente: Il giudice competente per il risarcimento del danno da vacanza rovinata è quello di residenza del viaggiatore e si identifica nel tribunale o nel giudice di pace a seconda del valore della controversia.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è fissata dall'articolo 46 Codice del turismo in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

 Sintesi Giurisprudenziale

 All’uopo si menzionano le sentenze:

  •  "In tema di danno non patrimoniale 'da vacanza rovinata', inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della 'finalità turistica' (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero" (Tribunale Milano, Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036)

  •  "La liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto. (Nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti del tour operator, in quanto l'Hotel, presentato in catalogo come 5 stelle, non presentava le caratteristiche pubblicizzate e le scarse condizioni igieniche dello stesso avevano causato una patologia all'attore, con conseguenti danni da c.d. "vacanza rovinata". (Tribunale Como, Sez. I, 18/07/2014, n. 1304).

  • Il danno da vacanza rovinata va quindi a ristorare il viaggiatore della perdita di un’occasione di relax, essendo un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta. La relativa prova deve ritenersi validamente fornita dal viaggiatore che dia dimostrazione dell’inadempimento del contratto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici del medesimo, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi restati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Tribunale Pescara civ., 25 agosto 2017, n. 1024)                          

 

   

    Avv. Maria Immacolata Sica
     - iscritta all’Ordine degli Avv. di Nocera Inferiore
    - già Perito Assicurativo
    - Corso di formazione per amministratore di condominio

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