REVISIONE AUTO IN VIRTU’ DEL DECRETO CURA ITALIA
REVISIONE AUTO IN VIRTU’ DEL DECRETO CURA ITALIA
In questi giorni
capita spesso di porsi la domanda se è possibile circolare con la revisione
auto scaduta senza prendere la multa o avere il sequestro del veicolo.
Ebbene, nel
2020, per coloro che non sono riusciti a fare la revisione causa emergenza, può
verificarsi ma è bene, al riguardo, fare talune delucidazioni.
Partiamo dal
“che cos’è la revisione” fin poi ad arrivare alle ultime previsioni
legislative in materia.
La revisione del
veicolo è un controllo obbligatorio previsto dal Codice della Strada e serve a
certificare che il mezzo è idoneo o meno a circolare. Essa prevede il controllo
di freni, sterzo, visibilità, impianto elettrico, usura assi e sospensione,
telaio, rumori, gas di scarico ed equipaggiamenti. Le bombole Gpl non vanno
revisionate, mentre per le auto a metano sono previsti controlli specifici che
vanno effettuati in base all'omologazione.
Il decreto
ministeriale del 19 maggio del 2017, che ha recepito la direttiva europea n. 2014/45/UE,
ha introdotto alcune novità per le revisioni dal 2018:
- livello
elevato di capacità e di competenze per il personale che effettua i
controlli;
- la figura
del responsabile tecnico della revisione, con caratteristiche specifiche e
indipendente da centro revisioni;
-
il certificato di revisione, dove sono riportati alcuni dati relativi
all'auto, come il chilometraggio (al momento della revisione), le carenze
riscontrate, il risultato del check, la data della revisione successiva.
La revisione può
essere effettuata:
- presso la
Motorizzazione Civile;
- nei centri
autorizzati dalla Provincia;
- in
un'autofficina a scelta dell'automobilista
Per quanto
attiene la scadenza, la revisione ha, nella maggior
parte dei casi, una scadenza biennale. Ma, qualora si
tratti di auto nuova sarà necessaria un’immatricolazione. In questo caso la
revisione andrà eseguita la prima volta dopo 4 anni
dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Lo
stesso vale per autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non
superiore ai 3.500 Kg, motoveicoli e ciclomotori.
Per
i veicoli, invece, destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con
conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e
gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le
autoambulanze e i veicoli atipici, la revisione fa effettuata ogni anno.
La
revisione delle auto d’epoca o di interesse storico va eseguita ogni due anni.
Orbene,
in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuta all'epidemia di
Covid-19, il decreto Cura Italia, al
fine di limitare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio,
ha inteso stabilire il differimento di alcuni pagamenti.
Nello
specifico, l’art. 92 comma 4 del predetto decreto (in vigore dal 17
marzo 2020 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) recante “Disposizioni
in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone’, statuisce
che “è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di
cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo ”.
Per
questo motivo, la revisione andrà così intesa:
·
veicoli con regolare scadenza della revisione a marzo 2020,
aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020 e luglio 2020: entro il 31
ottobre 2020;
·
veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale ad
agosto 2020: entro il 31 agosto 2020;
·
veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale a
settembre 2020: entro il 30 settembre 2020.
In
conclusione, alla luce di quanto innanzi esposto, si può asserire che a tutti quei veicoli, che dovranno essere sottoposti
a revisione entro il 31 luglio, sarà consentita la
circolazione fino al prossimo 31 ottobre 2020, data entro la
quale la revisione dovrà essere necessariamente eseguita.
Avv. Maria Immacolata Sica
- iscritta all’Ordine degli Avv. di Nocera Inferiore
- già Perito Assicurativo
- Corso di Fomazione per Amminstratore di condominio
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