La sentenza in pillole




Questa pagina si prefigge quale obiettivo quello di essere un riferimento per reperire le pronunce più significative pubblicate dalla Suprema Corte nonché quelle rese dalla Giurisprudenza di merito.

Per qualsiasi suggerimento o segnalazione non esitate a contattarmi.

Buona lettura



Avv. Maria Immacolata Sica
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
Già Perito Assicurativo
Corso di formazione per Amministratori di condominio

 



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Le restrizioni normative dovute all’emergenza da coronavirus giustificano la riduzione del canone 

Tribunale di Venezia, ordinanza del 30.09.2020 depositata il 02.10.2020

Il Tribunale di Venezia non ha convalidato lo sfratto per morosità intimato, rigettando altresì l’istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.; ha infatti ritenuto che, quantomeno per i mesi da marzo a maggio 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria in materia di COVID 19 la società intimata non ha potuto utilizzare – o perlomeno ha potuto utilizzare solamente in maniera ridotta - i locali oggetto di locazione attesa la loro destinazione turistico – ricettiva.


Individuazione del soggetto a cui spetta l’onere di depositare l’istanza di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.


Espropriazione per pubblica utilità: Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Indennizzo dell’area residua - Fondamento.

Corte di cassazione, I sez civile, Sentenza n. 10747 del 05/06/2020

«in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste».

Accertamento tecnico preventivo: la liquidazione delle spese processuali

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza del 11 settembre 2020, n. 18918 

Il regolamento delle spese, in effetti, è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.

 Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudizialì, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.

Sinistro stradale: esclusione della responsabilità dell’Ente

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17658

L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., provvedere anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. 
Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento.

(Nella specie, poiché il sinistro era avvenuto in un tratto di strada che non richiedeva una segnaletica diversa e maggiore di quella prevista, a delle della Corte correttamente la corte d’appello era pervenuta alla conclusione che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile al conducente).

Tamponamento a catena di autoveicoli in movimento

Tribunale Ascoli Piceno, 27/05/2019, n.388

In materia di risarcimento danni da sinistro stradale, nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

Detta presunzione legale di colpa, tuttavia, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l’evento dannoso ed il grado di colpa in capo agli stessi.

Ne consegue che ove sia accertato l’intervenuto verificarsi del sinistro per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta esonerato dalla presunzione de qua e non è, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro resa ascritto totalmente alla controparte.


Sinistro stradale e rapporto redatto dagli agenti della Polizia stradale

Tribunale Ancona sez. I, 07/02/2019, n.242

La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., nonostante il suo notorio carattere oggettivo, richiede comunque un’adeguata prova da parte dell’attore in merito alla dinamica del fatto dannoso ed al suo nesso causale tra il bene in custodia ed il danno.

In caso di sinistro stradale, tale prova non può essere desunta solo dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale, i quali non abbiano personalmente assistito alla caduta, ma si siano limitati ad intervenire poco dopo il fatto ed a raccogliere le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato; è superfluo rammentare che la prova deve formarsi dinanzi al giudice e non può essere precostituita fuori dal contraddittorio delle parti.


Constatazione amichevole d’incidente

Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8451

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l’accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell’incompatibilità tra l’entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole)


Responsabilità civile da circolazione stradale: incapacità di deporre del terzo trasportato

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n.19121 


Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.






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